(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 31 dicembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini di consentire il necessario monitoraggio dei vari interventi regionali e di fornire alla Giunta ed al Consiglio gli opportuni elementi di conoscenza e di valutazione, i dirigenti dei settori sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a comunicare all'Ufficio di Piano, istituito dall'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, entro quindici giorni dalla loro assunzione, tutti i provvedimenti concernenti piani e programmi, generali e di settore, e gli impegni e le erogazioni di spesa connessi all'attuazione dei piani stessi, nonche' gli interventi per gli investimenti comunque finanziati con fondi regionali e/o statali e/o comunitari, con esclusione delle sole spese di natura corrente.