(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53
                        del 31 dicembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai fini di  consentire  il  necessario  monitoraggio  dei  vari
interventi  regionali  e  di  fornire alla Giunta ed al Consiglio gli
opportuni elementi di conoscenza e di valutazione,  i  dirigenti  dei
settori  sono  tenuti,  sotto  la  loro  personale responsabilita', a
comunicare all'Ufficio di Piano, istituito dall'art.  4  della  legge
regionale  4  luglio  1991,  n.  11, entro quindici giorni dalla loro
assunzione, tutti i  provvedimenti  concernenti  piani  e  programmi,
generali  e  di  settore,  e  gli  impegni  e  le erogazioni di spesa
connessi  all'attuazione dei piani stessi, nonche' gli interventi per
gli investimenti comunque finanziati con fondi regionali e/o  statali
e/o comunitari, con esclusione delle sole spese di natura corrente.